Art. 5.

      1. I comuni di cui all'articolo 1 provvedono, una volta adottata la variante di recupero di cui all'articolo 2, e comunque entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad invitare le persone interessate ad inoltrare domanda di acquisto, corredata da planimetria in scala 1:500, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione degli appositi manifesti riportanti il prezzo di vendita e la data dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Le aree suddette, ancorché occupate od edificate, per le quali non sia avanzata,

 

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nel termine di tre mesi di cui al comma 1, richiesta di acquisizione, sono destinate ad uso pubblico con i vincoli di cui al comma 2 dell'articolo 2.